Ci vuole buon senso

È di ieri la decisione del Consiglio di Stato (n. 11182) che, confermando l’esito del primo grado di giudizio, ha respinto il ricorso proposto dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi contro il Comune di Ostuni. Il primo, infatti, desiderava ottenere la condanna al risarcimento del danno dell’Ente locale che, dopo la proposizione di diversi ricorsi…

Data

Categoria

È di ieri la decisione del Consiglio di Stato (n. 11182) che, confermando l’esito del primo grado di giudizio, ha respinto il ricorso proposto dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi contro il Comune di Ostuni. Il primo, infatti, desiderava ottenere la condanna al risarcimento del danno dell’Ente locale che, dopo la proposizione di diversi ricorsi giurisdizionali avverso la graduatoria definitiva, non aveva provveduto all’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica optando, invece, per il loro affidamento in custodia gratuita. Evidentemente, non perfezionandosi le locazioni, all’IACP restava preclusa la riscossione dei canoni.

I giudici di Palazzo Spada, come si anticipava, hanno però dato ragione al Comune. Quest’ultimo, si legge nella pronuncia, avrebbe agito secondo buon senso laddove: a) non procedendo all’assegnazione degli alloggi, avrebbe evitato la creazione di situazioni poi difficilmente superabili nel caso in cui i ricorsi contro la graduatoria fossero stati accolti; b) attraverso l’affidamento in custodia dei medesimi, avrebbe impedito eventuali atti di vandalismo e /o occupazioni da parte di soggetti totalmente sprovvisti di titolo. Quanto a quest’ultimo profilo, infatti, deve precisarsi che la custodia è avvenuta in favore dei primi 86 nominativi della graduatoria definitiva.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Oscuramento delle offerte: il termine decorre dal ricorso notificato all’aggiudicatario

    Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5343 del 3 luglio 2026, chiarisce che, nel rito speciale sull’accesso ai documenti di gara, il termine di dieci giorni per impugnare l’oscuramento delle offerte altrui non decorre, per l’aggiudicatario, dalla comunicazione dell’aggiudicazione. L’interesse a contestare l’omissatura sorge infatti con la notifica del ricorso principale, che costituisce…

  • Le convenzioni tra enti non possono eludere il Codice degli appalti

    Con delibera n. 219 del 10 giugno 2026, Anac ha chiarito che le convenzioni tra pubbliche amministrazioni non possono essere utilizzate per aggirare l’applicazione del Codice dei contratti pubblici. L’Autorità ha rilevato che gli accordi esaminati configurano, nella sostanza, appalti di servizi e non autentiche forme di cooperazione istituzionale, in assenza di un interesse comune,…

  • Dichiarazione di equivalenza CCNL non necessaria già con l’offerta

    Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 911 del 26 giugno 2026, chiarisce che l’omessa dichiarazione di equivalenza del CCNL contestualmente all’offerta non comporta l’esclusione, salvo diversa previsione espressa della lex specialis. L’art. 11 del Codice fissa infatti nell’aggiudicazione il termine ultimo per acquisire tale dichiarazione, non nella presentazione delle offerte. Sono inoltre sanabili con…