È di ieri la decisione del Consiglio di Stato (n. 11182) che, confermando l’esito del primo grado di giudizio, ha respinto il ricorso proposto dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi contro il Comune di Ostuni. Il primo, infatti, desiderava ottenere la condanna al risarcimento del danno dell’Ente locale che, dopo la proposizione di diversi ricorsi giurisdizionali avverso la graduatoria definitiva, non aveva provveduto all’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica optando, invece, per il loro affidamento in custodia gratuita. Evidentemente, non perfezionandosi le locazioni, all’IACP restava preclusa la riscossione dei canoni.
I giudici di Palazzo Spada, come si anticipava, hanno però dato ragione al Comune. Quest’ultimo, si legge nella pronuncia, avrebbe agito secondo buon senso laddove: a) non procedendo all’assegnazione degli alloggi, avrebbe evitato la creazione di situazioni poi difficilmente superabili nel caso in cui i ricorsi contro la graduatoria fossero stati accolti; b) attraverso l’affidamento in custodia dei medesimi, avrebbe impedito eventuali atti di vandalismo e /o occupazioni da parte di soggetti totalmente sprovvisti di titolo. Quanto a quest’ultimo profilo, infatti, deve precisarsi che la custodia è avvenuta in favore dei primi 86 nominativi della graduatoria definitiva.
