In tema di contratti a prestazioni periodiche o continuative (nel caso sottoposto al TAR Lecce, si trattava del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani), dovrebbe ritenersi non assentibile la domanda di riconoscimento economico del compenso revisionale, secondo il meccanismo previsto dalla clausola contrattuale di riferimento, ove il tenore della medesima sia incoerente con la disciplina regolatoria contenuta nel metodo tariffario rifiuti (MTR) approvato da ARERA per la determinazione dei costi annui massimi riconoscibili. Tale metodo, infatti, nelle sue declinazioni MTR-1 e MTR-2, conterrebbe statuizioni immediatamente cogenti e non eludibili, tanto per l’Autorità d’ambito che per il gestore del servizio. La predetta disciplina, quindi, avrebbe natura imperativa e andrebbe garantita, in termini di operatività, anche nella regolazione di rapporti in corso di svolgimento, secondo il meccanismo dell’eterointegrazione contrattuale, ex art. 1339 Cod. civile, con sostituzione automatica della clausola difforme.
