Nel parere di precontenzioso Anac n. 216 del 2024, è stato osservato che, in un avviso esplorativo con richiesta di manifestazione interesse al successivo invito, sarebbe sufficiente che l’ente concedente indichi il valore dell’affidamento della concorrente. Il metodo oggettivo utilizzato dall’ente concedente ai fini della stima del valore della concessione, secondo quanto previsto all’art. 179, comma 3, del Codice, essendo funzionale a consentire ai concorrenti la presentazione di un’offerta economica seria e consapevole, dovrebbe essere reso noto al momento dell’avvio della procedura di gara.
Inoltre, alla luce della valorizzazione del principio di autonomia contrattuale delle pubbliche amministrazioni (ex art. 8 del “nuovo” Codice), sarebbe ammissibile la stipula di contratti di sponsorizzazione da parte di stazioni appaltanti e/o enti concedenti anche diversi dagli enti che operano nel settore dei beni culturali, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e di accesso al mercato, secondo quanto previsto dall’art. 13, commi 2 e 5. Peraltro, nel rispetto di tali principi, anche le istituzioni scolastiche potrebbero stipulare contratti di sponsorizzazione per realizzare introiti e/o servizi per migliorare la qualità e la quantità dell’offerta formativa e incentivare la partecipazione a manifestazioni di carattere culturale, didattico, specialistico e artistico o a iniziative di carattere sportivo o a laboratori didattici.
