Secondo il Consiglio di Stato, sarebbe più che corretta l’esclusione dal concorso (e la decadenza dalla graduatoria) disposta nei riguardi del concorrente che, contravvenendo ad una richiesta esplicita del bando, abbia omesso di indicare le condanne penali subite. Infatti, in gioco ci sarebbe l’esigenza di permettere al pubblico datore di lavoro di conoscere i dati del dipendente sì da gettare le basi per un rapporto improntato alla fiducia reciproca. Peraltro, alla scelta assunta dalla P.a., non potrebbe eccepirsi né il fatto che, dopo una prima condanna, il processo sia culminato con un’assoluzione, né l’avvenuta estinzione del reato per il decorso del tempo. Infatti, resterebbe il fatto che il candidato non ha rispettato la lex specialis, omettendo ogni riferimento alla condanna subita. Di essa, invece, a prescindere dalle vicende successive, egli avrebbe dovuto dar conto nella presentazione della domanda.
