Il Supremo Consesso amministrativo, nella sentenza n. 1677/2024, ha respinto l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE proposta dall’appellante. Nello specifico, quest’ultimo desiderava rivolgersi ai giudici comunitari, chiedendo se potesse ritenersi compatibile con il diritto europeo la normativa nazionale sugli oneri aziendali della sicurezza che, ove dichiaratamente ammessi come incongrui dallo stesso offerente, comportasse l’esclusione dall’offerta, seppure la stessa, per compensazioni interne, non risultasse sottoposta a radicale modificazione nella composizione. Al riguardo, come si diceva, il Collegio ha ritenuto non vi fosse spazio per il rinvio ai sensi dell’art. 267 del TFUE, in quanto tale strumento non potrebbe essere utilizzato per sollecitare il mutamento di un consolidato orientamento giurisprudenziale. Costituirebbe, invero, indirizzo giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il rinvio pregiudiziale non sarebbe esperibile automaticamente su richiesta delle parti, dovendo il giudice stabilirne la necessità e dunque delibare la questione al fine di impegnare la Corte di giustizia soltanto con questioni effettivamente rilevanti e necessarie ai fini della decisione. Questioni che, in sostanza, non dovrebbero riguardare fattispecie analoghe ovvero manifestamente infondate ovvero volte impropriamente a sollecitare un mutamento di un consolidato orientamento giurisprudenziale da parte della Corte di giustizia in senso favorevole al richiedente.
