In tema di importi della sicurezza, nel parere n. 2532/2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha asserito che andrebbero distinti i costi (definiti all’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e determinati per l’esecuzione dello specifico cantiere con una stima redatta dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all’interno del PSC) e gli oneri (vale a dire, i costi aziendali che il datore di lavoro dovrebbe sostenere e da ricollegare al documento di valutazione dei rischi).
