Nell’esercizio della propria funzione consultiva (parere n. 12/2024) l’Anac, rispondendo ad una Regione del sud Italia, ha osservato che i forti aumenti del costo dell’energia elettrica a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina, potrebbero formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante al fine di procedere, in accordo con l’appaltatore, ad una revisione delle condizioni economiche del contratto, anche a vantaggio della parte pubblica, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
In sostanza, secondo l’Authority, la richiesta rivolta all’appaltatore di restituzione delle somme per maggiori profitti derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore negli anni 2021 e 2022 sarebbe giustificata alla luce dei dati anomali rispetto al pregresso periodo 2011-2020, con un incremento esponenziale del corrispettivo economico in favore del gestore, strettamente correlato e/o consequenziale al conflitto in Ucraina, in aggiunta alle conseguenze pandemiche.
In definitiva, quindi, l’amministrazione potrebbe valutare di procedere – in accordo con l’appaltatore – ad una revisione delle condizioni economiche del rapporto, secondo i principi di correttezza e buona fede contrattuale, valutando tuttavia se tali modifiche integrino revisioni sostanziali non ammesse dall’ordinamento UE, nei termini indicati dalla giurisprudenza.
