Attraverso il parere n. 2549/2024, il MIT si è interessato alla necessità o meno di far controfirmare il Certificato di regolare esecuzione (CRE). A tal fine, è stato puntualizzato che il disposto normativo di riferimento (in particolare, l’art. 116, co. 7 del d.lgs. n. 36/2023 e l’art. 23, co. 3 e 4 dell’Allegato II.14) non prevederebbe l’obbligatorietà dell’acquisizione della controfirma del Legale Rappresentante dell’operatore economico che ha eseguito la prestazione. La scelta di ottenere la controfirma del CRE, quindi, ricadrebbe sulla stazione appaltante.
