I giudici amministrativi campani hanno affermato che la chiusura del porticato, realizzata mediante l’apposizione di ante di vetro scorrevoli e fisse, muretto divisorio e porta di accesso, rappresenterebbe una vera e propria veranda che, in quanto tale, necessiterebbe del previo rilascio del permesso di costruire poiché rientrante nell’ambito delle opere di ristrutturazione. «Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ai sensi dell’art. 10, comma l, lettera c), del testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee, comportino mutamenti della destinazione d’uso (ristrutturazione edilizia)”».
