Il parare MIT n. 3230 ha chiarito che l’anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, pari al 20% e fino al 30% del valore dell’appalto, deve essere erogata entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, indipendentemente dal carattere parziale della consegna. Nei contratti pluriennali, l’anticipazione si calcola sulle prestazioni annuali. La data di riferimento per la decorrenza del termine è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori, come previsto dall’art. 3, comma 9, dell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
