Ad avviso dei giudici del Supremo Consesso Amministrativo (sentenza n. 1309/2024) l’attività di messa in sicurezza d’emergenza e quella di bonifica risulterebbero particolarmente avvinte. Esse, invero, avrebbero certamente in comune le operazioni di rimozione delle fonti di inquinamento che, nel caso della messa in sicurezza, verrebbero svolte in via d’urgenza per evitare che l’inquinamento si propaghi attingendo anche altre matrici ambientali. Pertanto, le diverse finalità dell’intervento, come pure la diversa tempistica, non eliderebbero l’assimilabilità delle due attività ai fini della dimostrazione del requisito di esperienza professionale necessario per l’iscrizione nell’Albo nazionale per le attività di bonifica.
