Il quesito costituente titolo della presente breve ha formato oggetto di risposta (affermativa) in un orientamento applicativo dell’Aran. La domanda, in particolare, era sorta dal momento che, all’interno del CCNL del 16.11.2022, poco viene detto al riguardo, facendo sorgere dubbi circa la sopravvivenza dell’istituto. In proposito, come si anticipava, l’Aran ha dato riscontro positivo, precisando che la contrattazione integrativa di livello territoriale rientrerebbe in quelle norme contrattuali previgenti non disapplicate né sostituite dalle nuove e per le quali viene espressamente sancita l’applicabilità all’interno dei rinnovi contrattuali. Più nello specifico, nel caso di specie, ci si dovrebbe riferire all’art. 2, co. 8, del CCNL menzionato poc’anzi. Infatti, alla luce di tale disposizione, le regole vigenti per l’istituto de quo sarebbero quelle di cui all’art. 9, CCNL del 21.05.2018.
