In data odierna, sulla rivista Nt+ Enti locali e Edilizia, è stato pubblicato il contributo dal titolo “L’avvocato pubblico non può essere nominato Rup” col quale, in sostanza, l’autore commenta l’ordinanza del Tribunale civile di Palermo n.47799/2023. Con essa, infatti, è stato sospeso il provvedimento adottato dal direttore generale di una società partecipata dalla Regione Sicilia che ha conferito l’incarico di Rup ad un avvocato interno dell’ente. In proposito, viene rilevato che, alla base della sospensione, i giudici hanno posto l’inconciliabilità tra la funzione di avvocato iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo e lo svolgimento di mansioni amministrative o, comunque, di natura diversa. Infatti, come viene ricordato, l’iscrizione a tale elenco presuppone la «deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni».
