Ad avviso del TAR Roma (sentenza n. 16743/2024) l’art. 18, co. 4, d. lgs. n. 36/2023, al pari della normativa precedente, impedirebbe alla stazione appaltante di procedere oltre solo qualora, una volta impugnata l’aggiudicazione, venisse contestualmente proposta domanda cautelare. Solo in tal caso, e, comunque, per il periodo intercorrente tra la notifica dell’istanza cautelare e il provvedimento del giudice, la stazione appaltante incontrerebbe dei limiti. Nel caso di specie, la SA avrebbe legittimamente aggiudicato una gara nonostante l’impugnazione della sentenza di primo grado che aveva confermato l’espulsione di un concorrente.
