Nel parere n. 2888/2024, il MIT ha ritenuto assentibile la richiesta dell’istante di stipulare il contratto con riserva di legge dopo le difficoltà riscontrate, in sede di verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, con riguardo all’acquisizione della certificazione antimafia. Tuttavia, ha sottolineato l’indispensabile osservanza dell’art. 88, co. 4 bis del D.lgs. 159/2011 [1].
[1] Ai sensi del quale: “Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.
