Con la sentenza 12 agosto 2025, n. 974, il Tar Liguria sezione I ha chiarito che la causa di esclusione dai pubblici concorsi prevista dall’articolo 2 del Dpr 3/1957 per chi sia stato «destituito o dispensato» ricomprende ogni cessazione unilaterale disposta dal datore, in primis quella disciplinare.
Il medesimo Tar si muove nel solco dell’orientamento secondo cui il licenziamento disciplinare si sovrappone al recesso per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, trattandosi di inadempimenti tali da recidere il rapporto fiduciario.
Sotto il profilo costituzionale, la preclusione è ritenuta proporzionata perché bilancia il diritto di accesso (articolo 51 della Costituzione) con buon andamento e imparzialità (Corte costituzionale, sentenza 27 luglio 2007, n. 329).
Nel caso concreto il fattore tempo è decisivo: la stessa amministrazione aveva licenziato il candidato pochi mesi prima e un intervallo così breve non è idoneo a ricostruire l’affidamento necessario per l’accesso.
Va premesso che l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili nell’ambito di una procedura concorsuale, purché la scelta sia finalizzata alla migliore cura dell’interesse pubblico e non risulti palesemente arbitraria o illogica (Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 75); conseguentemente, sono legittimi i requisiti coerenti con le professionalità che i vincitori della selezione saranno chiamati a esercitare (da ultimo T.A.R. Veneto, Sez. IV, 10 settembre 2024, n. 2133).
Muovendo da tali assunti, non si può ritenere che l’Amministrazione abbia travalicato i limiti della discrezionalità assegnatale nella configurazione del bando.
