Fanghi e rifiuti possono avere lo stesso trattamento?

La sentenza n. 6597/2024 del Consiglio di Stato ha ritenuto integrato il presupposto di cui all’art. 127 del d.lgs. n. 152/2006 (ai sensi del quale “i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti … solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione”) con riferimento ad…

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La sentenza n. 6597/2024 del Consiglio di Stato ha ritenuto integrato il presupposto di cui all’art. 127 del d.lgs. n. 152/2006 (ai sensi del quale “i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti … solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione”) con riferimento ad un impianto di trattamento rifiuti che, ancorché fisicamente localizzato all’interno dello stesso perimetro di un impianto di depurazione, avrebbe presentato una propria autonomia. In particolare, l’essicazione dei fanghi sarebbe avvenuta mediante un trattamento diverso da quello relativo al processo depurativo dei reflui svolto nell’adiacente impianto di depurazione. I fanghi in uscita dalla nastropressa si sarebbero trovati, pertanto, nella fase finale e non intermedia del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione.

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