Finalmente ci si accorge che gli affidamenti diretti con sistemi selettivi e competitivi sono gare mascherate.

La strenua difesa degli errori di impostazione del codice dei contratti da parte di Giancarlo Rovelli su NT+ del 14.4.2025, nell’articolo “«Affidamenti diretti: equivoci infondati su numeri e natura»”, è l’indiretta dimostrazione che il sistema del sotto soglia è stato disegnato male e si presta ad applicazioni che lungi da semplificare, sono fonte di caos…

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La strenua difesa degli errori di impostazione del codice dei contratti da parte di Giancarlo Rovelli su NT+ del 14.4.2025, nell’articolo “«Affidamenti diretti: equivoci infondati su numeri e natura»”, è l’indiretta dimostrazione che il sistema del sotto soglia è stato disegnato male e si presta ad applicazioni che lungi da semplificare, sono fonte di caos e contenzioso.

Il Rovelli si chiede, dopo aver osservato – sulla base di una convinzione oggettivamente indimostrata che gli affidamenti diretti non porrebbero problemi alla concorrenza (strano: basterebbe chiedere alla UE cosa ne pensa e anche consultare il TFUE) – : “Tra gli affidamenti diretti previo interpello quanti sono vere e proprie procedure negoziate (quindi gare mascherate da affidamento diretto) e quanti sono stati preceduti da avviso aperto a tutti gli interessati che, per capirci, sono procedure sostanzialmente aperte? Dove sta il danno alla concorrenza laddove gli affidamenti diretti procedimentalizzati durano talvolta più di una procedura sopra soglia e hanno gli stessi concorrenti?”.

La domanda è inserita in un ragionamento complesso, volto a dimostrare che tutto sommato il sotto soglia non è poi così anticoncorrenziale, visto che in via di fatto comunque si adottano procedure sostanzialmente aperte.

Segue, infatti, un’ulteriore considerazione: “Molti affidamenti diretti si risolvono in procedure completamente aperte al mercato (emblematico il caso deciso dalla quinta Sezione del Consiglio di Stato, 17 gennaio 2025, n. 366) con veri e propri criteri di aggiudicazione. Insomma, vengono chiamati affidamenti diretti ma sono gare”.

A qualche lettore del portale sembra di aver già letto parole simili? Diremmo di sì: chi scrive parla da moltissimo tempo di gare mascherate da affidamenti diretti e di giustizia amministrativa non sempre pronta e capace di rendersene conto e troppo incline a lasciarsi condizionare dal mero elemento formale e nominalistico:

https://leautonomie.it/gara-o-affidamento-diretto/.

Bene che qualcuno si accorga che gli affidamenti diretti gestiti come gare sono gare e, dunque, non affidamenti diretti. E, conseguentemente, le tutele per i partecipanti debbono essere quelli di una gara e non attenuati solo perchè si fa un maquillage nominalistico, chiamando “affidamento diretto” quel che è gara.

E’ anche singolare l’esaltazione, da parte di chi difende a spada tratta i contenuti caotici del codice, della situazione di fatto nella quale nel sotto soglia prevalgano le gare vere e proprie (magari semplificate), se si considera che tanta parte del pensiero interpretativo sul codice negli scorsi mesi ha innalzato alti lai contro la famosa circolare Mit che ha semplicemente evidenziato l’ovvio e, cioè, che nel sotto soglia non è per nulla obbligatorio procedere con l’affidamento diretto, sicchè non è in alcun modo vietato agire addirittura mediante procedure ordinarie.

Anche sotto questo aspetto non si può che constatare, con soddisfazione, che il tempo fa appannare l’ideologia e le prese di posizione preconcette, per dare spazio alla realtà ed ai fatti.

Dopo di che, il dibattito sull’opportunità di utilizzare sistemi di competizione selettiva anche nel sotto soglia, invece che l’affidamento diretto, resterà aperto ed infinito. Si tratta di valutazioni in qualche misura politiche, dunque non necessariamente di diretto interesse del commentatore.

Di certo, rilevare una asimmetria tra concorrenza e sistemi di individuazione del contraente, come propone il Rovelli, appare alquanto singolare e innovativo.

Sul piano strettamente tecnico, è comunque fondamentale riconoscere che l’affidamento diretto svolto con pubblicazioni di avvisi, inviti, presentazione di “preventivi” inviati in modo sincrono e messi a confronto per dare luogo ad una selezione con graduatoria, sono una gara mascherata da affidamento diretto e come gara vanno trattati, anche e per primi dai giudici amministrativi.

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