La recente deliberazione n. 219/2026 dell’ANAC, al netto delle questioni trattate in tema di corretto contenuto dell’accordo ex art. 15 della legge 241/90 tra enti, si sofferma sull’annosa questione del corretto calcolo degli incentivi per funzioni tecniche da erogare al personale dell’ente delegato allo svolgimento di servizi di committenza come previsto dall’articolo 45, comma 8 del codice.
Comma in cui si legge che “Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie” relative agli incentivi per funzioni tecniche “o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell’incentivo (…)”.
Il comma lascia aperta almeno una potenziale questione su cui oggi i RUP delle stazioni appaltanti delegate si interrogano -, ovvero il riferimento (al massimo del 25%) è relativa solo alla fase dell’affidamento o riguarda anche le altre potenziali funzioni svolte dalla stazione/ente qualificato, primo fra tutti, ad esempio, l’esecuzione?.
Si deve premettere che sul tema, dai pareri del Mit emergono puntualizzazioni non univoche, mentre maggiori dettagli si possono trarre da interventi della Corte dei conti e, soprattutto, dalla delibera ANAC appena richiamata.
Gli incentivi per l’ANAC
Nella deliberazione n. 219/2026 appena richiamata – in relazione al solo aspetto che qui interessa trattare, si legge che “occorre osservare che la norma richiamata (nda art. 45 comma 8 del codice) prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinino risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale, specificate nell’allegato I.10”.
Si può leggere – anche perché tratto direttamente dalla disposizione del codice -, una prima importante indicazione: la somma riguarda le funzioni tecniche (dell’allegato I.10) senza distingui tra fasi (e quindi da intendersi anche oltre la fase dell’affidamento).
L’autorità prosegue nel ragionamento ordinario ovvero che la disposizione citata è “norma derogatoria rispetto al principio generale dell’onnicomprensività della retribuzione e, pertanto, rispetto ad essa, vige il divieto di interpretazione analogica”.
Con conseguente puntualizzazione secondo cui “vale la pena rilevare, altresì, che il comma 4, dell’art. 45, del codice prevede che la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all’amministrazione (e quindi, non corrisposto), incrementa le risorse finalizzate all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ad attività di formazione e specializzazione del personale e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale”.
Da qui la conclusione, probabilmente utile ai nostri fini, secondo cui l’incentivo riguarda “soltanto” le funzioni/compiti/attività “che si sostanziano nell’attività di committenza, relative alle fasi di progettazione della gara (e non dell’intervento), di affidamento della stessa e di esecuzione del contratto”.
Anche in questo caso, la deliberazione in commento non effettua alcun distinguo e, in ogni caso, non apre alla possibilità di aumentare la percentuale – definita massima -, del 25% anche in caso di svolgimento di altri servizi di committenza.
La posizione, sul tema, del Mit
Come detto, il servizio di supporto del Mit, fornisce due riscontri diversi. Il primo contenuto nel parere n. 2639/2024 sembra aprire alla possibilità di portare l’incentivo, nell’appalto delegato, per il personale della stazione appaltante delegata a percentuali superiori.
Nel parere citato, al quesito si riscontra con questa precisazione: “si conferma che, in relazione alle attività connesse alla fase di affidamento, il limite dell’incentivo da corrispondere al personale della stazione appaltante qualificata è quello del 25 per cento, indicato dall’art. 45, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, calcolato sull’importo di cui all’art. 45, comma 2, del medesimo decreto legislativo, vale a dire il 2 per cento dell’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo delle due componenti individuate al comma 3 del citato art. 45, una relativa all’80 percento da destinare agli incentivi per funzioni tecniche e l’altra relativa al 20 per cento da destinare alle finalità specificate ai successivi commi 5, 6 e 7. Diversamente, il limite suddetto non opera nel caso in cui le funzioni di committenza ausiliarie comprendano attività ulteriori attinenti a diverse fasi del ciclo del contratto (progettazione ed esecuzione, gestione del finanziamento). Sarà poi la centrale di committenza/stazione appaltante qualificata, con proprio provvedimento organizzativo, a definire le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza, da suddividere in relazione alle attività incentivabili elencate nell’Allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023”.
La prima questione che pone il riscontro è se ciò che emerge dal parere può definirsi corretto o parzialmente corretto.
Pur autorevole sembra che lo stesso debba essere messo in discussione (poi più avanti si vedrà un parere diverso che chiude alla prospettiva in argomento).
In primo luogo, il parere sembra totalmente disancorato dalla dinamica della qualificazione ovvero sembra scordare che, per gli appalti, la qualificazione può essere disgiunta o congiunta e quindi, una qualificazione solo per la progettazione e l’affidamento o solo (o anche) per l’esecuzione del contratto.
Da ciò deriva che delegare l’appalto, in date circostanze, può significare che sicuramente si accompagna la fase della progettazione e in moltissimi casi anche la fase dell’esecuzione. Salvo immaginare il caso in cui la stazione appaltante delegante sia in possesso della qualificazione dell’esecuzione con la conseguenza che, a maggior ragione, l’incentivo verrà utilizzato anche da questa per la fase civilistica sempre alle condizioni ex art. 32 dell’allegato II.14 per i contratti di beni/servizi.
D’altra parte, supponendo che non operi una qualificazione disgiunta e la stazione appaltante delegata si occupi anche dell’esecuzione è bene ricordare che la tessa potrà essere svolta con l’esternalizzazione della funzione/fase ex art. 62, comma 6 lett. g).
Pertanto, dal confronto tra il parere e il sistema della qualificazione non sembra emergere la possibilità di ampliare il 25% di cui all’articolo 45 del codice.
Analoghe considerazioni, anche maggiormente rafforzate nel caso delle concessioni per le quali la qualificazione non può essere disgiunta.
Come anticipato, in successivo parere n. 3346/2025 il servizio di supporto spiega che “il citato comma 8 fa espresso richiamo al precedente comma 2, pertanto la quota massima del 25% si riferisce all’intera quota incentivabile del 2%.”
Il 25% pertanto è da configurarsi come quota massima erogabile nella delega.
Analoga puntualizzazione, ma con un richiamo ad un intervento della Corte dei Conti, si legge anche nel parere n. 3373/2025.
Nel parere in parola si spiega che “le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, autonomamente o su richiesta della centrale di committenza, in tutto o in parte le risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti di tale centrale di committenza, nella quota massima prevista dall’art. 45, comma 8, del Codice. Nel caso di ricorso alla centrale di committenza per la procedura di affidamento, peraltro, si tenga presente la ricostruzione operata dalla Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, LOMBARDIA/196/2024/PAR del 16/09/2024”.
Anche in questo caso la quota del 25% viene definita come quota massima senza distinguo alcuno.
La sezione si preoccupa, in particolare, di disciplinare l’aspetto del c.d. fondo spese tecnologiche/formazione che deve essere vincolato dall’importo dell’incentivo ed è pari ad un quinto.
Nonostante diversi riferimenti alle funzioni ex allegato I.10 nella parte finale, la sezione ancora il 25% del comma 8 alla “fase di affidamento” altresì ribadendo che si tratta d’importo massimo stanziabile.
Anche in questo caso, però, si tratta di affermazioni svincolate dal ragionamento sulla disciplina della qualificazione.
Per ciò, in conclusione, in assenza di una precisazione ufficiale che la percentuale in parola possa essere ampliata in caso, ad esempio, di svolgimento delle funzioni dell’esecuzione, secondo un principio di prudenza le varie convenzioni da stipulare tra enti non potranno che avere un riferimento al 25% correlato ad ogni funzione ex allegato I.10 da svolgere.
