Il MIT, con il Parere n. 4017/2026, chiarisce che l’anticipazione è parte del corrispettivo contrattuale e non un prestito oneroso. La garanzia fideiussoria deve coprire l’anticipazione e gli interessi legali che maturerebbero nel periodo di recupero, secondo cronoprogramma (art. 125, comma 1, d.lgs. 36/2023). Tuttavia, se i lavori procedono regolarmente e il recupero avviene proporzionalmente nei SAL, la stazione appaltante non deve trattenere interessi legali. Gli interessi decorrono dalla data di erogazione fino al recupero solo in caso di decadenza dal beneficio dell’anticipazione.
