Il MIT, con il Parere n. 4017/2026, chiarisce che l’anticipazione è parte del corrispettivo contrattuale e non un prestito oneroso. La garanzia fideiussoria deve coprire l’anticipazione e gli interessi legali che maturerebbero nel periodo di recupero, secondo cronoprogramma (art. 125, comma 1, d.lgs. 36/2023). Tuttavia, se i lavori procedono regolarmente e il recupero avviene proporzionalmente…