In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’operatore economico non può introdurre esoneri contributivi o voci di riduzione del costo del lavoro non indicati in fase di gara.
All’operato attento e corretto della stazione appaltante ha fatto da supporto una sentenza altrettanto ineccepibile del Tar Lombardia, Milano, Sezione I, con la sentenza 10/08/2022, n. 1916.
La stazione appaltante non ha accettato che in sede di verifica dell’anomalia l’operatore economico giustificasse l’offerta con una riduzione molto ampia del costo del lavoro, giustificata dall’applicazione degli sgravi per le imprese del sud; e il Tar ha, attentamente, applicato l’irrinunciabile principio di immodificabilità sostanziale dell’offerta, che sarebbe gravissimamente pregiudicato se in sede di verifica delle anomalie le aziende potessero rideterminare il costo del lavoro presentando all’improvviso giustificazioni per la sua riduzione non utilizzate con l’offerta.
La vicenda, tuttavia, consente di evidenziare almeno due aspetti rilevantissimi della complessa disciplina degli appalti.
In primo luogo, la determinazione del costo del personale è operazione estremamente complicata. L’assenza, in Italia, di un salario minimo, abbinata ad una quantità torrenziale di possibili sgravi, aggiungendo la natura non cogente ma solo orientativa delle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, del d.lgs 50/2016, non permette mai di accertare in modo equilibrato il costo del lavoro in fase di progettazione.
Ciò estende a dismisura valutazioni di possibile anomalia dell’offerta, condizionate dalla possibilità che le aziende si avvalgano di una o più delle possibilità di riduzione dei costi, di volta in volta previste dalla norma, come aveva tentato di opporre, tardivamente, in fase di valutazione dell’anomalia, l’azienda.
In secondo luogo, si pone l’enorme problema dei controlli. Nel caso esaminato dal Tar Lombardia, Milano, Sezione I, con la sentenza 10/08/2022, n. 1916, l’azienda è stata “ingenua” ed ha enunciato proprio in fase di verifica dell’anomalia la revisione del costo, applicando uno sgravio del quale, secondo i giudici, avrebbe dovuto tenere conto in fase di formulazione dell’offerta. Dunque, tale riduzione del costo, afferma correttamente la sentenza, non può essere accettata nel corso della valutazione dell’anomalia.
Bene. Ma, come si capisce molto bene, la questione è risolta solo sul piano formale, se si vuole burocratico.
Solo controlli pervasivi, per altro non di competenza delle stazioni appaltanti, possono garantire che davvero le aziende, poi, applichino le retribuzioni enunciate in fase di gara, senza cambiare le carte in tavola: tendenza talmente intrigante, addirittura da essere apertamente esposta nelle giustificazioni chieste in sede di anomalia, come nel caso di specie.
