In Piemonte, il Tribunale Amministrativo Regionale (pronuncia n. 574/2024) ha precisato i seguenti aspetti: 1) la disciplina relativa allo spandimento dei fanghi andrebbe ricondotta alla disciplina dei rifiuti e, a sua volta, andrebbe collocata nella materia “ambiente e ecosistema” di competenza esclusiva statale; 2) mancando il conferimento ai Comuni di una potestà regolamentare in materia ambientale gli stessi Comuni non potrebbero emanare atti di normazione secondaria che abbiano ad oggetto tale materia; 3) l’attività di spandimento dei fanghi non potrebbe essere disciplinata dagli Enti locali nemmeno attraverso l’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, per sua natura finalizzato alla disciplina degli interventi di trasformazione fisica del territorio.
