Con parere del 23 gennaio 2026 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – chiarisce che il diritto di accesso dei consiglieri comunali, disciplinato dall’articolo 43 del Tuel, non è assoluto e va bilanciato con la tutela della riservatezza. È legittimo il differimento dell’accesso in caso di procedimento disciplinare pendente, quale temporanea compressione del diritto. Per i procedimenti conclusi, invece, l’accesso deve essere consentito, con oscuramento dei dati personali non strettamente funzionali al mandato, in linea con la giurisprudenza e con i principi del Regolamento (UE) 2016/679.
