Con un orientamento applicativo di pochi giorni fa, l’Aran ha risposto al seguente quesito: il dirigente può posticipare, rispetto alla data del matrimonio, la fruizione dei 15 gg. di assenza retribuita previsti dall’art. 19, co. 2 del CCNL del 17.12.2020? In proposito, è stato rilevata l’estensione dell’arco temporale (45 gg. dalla data di contrazione del matrimonio) entro il quale è ammessa la fruizione. Tale scelta, infatti, risponderebbe proprio all’obiettivo di risolvere casi nei quali sia impossibile beneficiare del congedo nel periodo immediatamente successivo o, comunque, in coincidenza con la data di celebrazione.
