Il TAR Catania, nella sentenza n. 478/2024, fra i vari aspetti trattati, ha riservato un certo riguardo alla disposizione n. 54 del d.lgs. n. 36/2023 (“Esclusione automatica delle offerte anomale”). In particolare, quanto al suo primo comma [1], la Corte ne ha ravvisato la ratio nella circostanza che, la concorrenza tra offerte competitive a basso prezzo, sebbene potrebbe consentire risparmi economici significativi per le stazioni appaltanti, potrebbe, per contro, risultare non conveniente nei casi in cui al basso prezzo corrisponda o una troppo ottimistica valutazione dei costi di esecuzione del contratto o il comportamento spregiudicato di alcuni operatori economici che, nonostante i molti presidi a tutela della serietà delle offerte, fondino il basso prezzo su uno scarso rapporto qualità-prezzo.
[1] «1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».
