Il TAR Lazio, con la sentenza n. 845/2025, ha stabilito che i pareri di precontenzioso ANAC non obbligano le stazioni appaltanti a conformarsi, purché le loro decisioni siano motivate. Essendo non vincolanti, tali pareri non arrecano pregiudizi diretti agli operatori economici e non sono autonomamente impugnabili. È necessario contestare gli atti adottati dalla stazione appaltante successivamente al parere.
