Secondo l’ Autorità nazionale anticorruzione (parere di precontenzioso n. 114/2024), in capo all’operatore economico che abbia fornito dei preventivi al progettista incaricato ai fini della formulazione dei prezzi a base di gara, non sussisterebbe alcun onere dichiarativo nel caso in cui siano state adottate le misure idonee ad evitare un’alterazione del gioco della concorrenza. Non sussistendo il medesimo, quindi, non potrebbe essere ravvisata una falsa dichiarazione nell’aver negato, all’interno del Documento di gara unico europeo, di aver collaborato preventivamente alla preparazione della gara, né si configurerebbero gli estremi del grave illecito professionale (ex art. 98, co. 3, lett. b, d.lgs. n. 36/2023) per aver «fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione». Infatti, la mera trasmissione di un preventivo in sede di analisi prezzi non dovrebbe potersi configurare quale “partecipazione” alla preparazione dell’appalto poiché inidoneo a determinare, in sé, il prezzo complessivo della commessa, che sarebbe il frutto di una stima mediata anche dall’apporto di altri operatori economici.
