La sentenza n. 51/2024 del T.a.r. Marche, si è occupata di una controversia in materia di concorsi pubblici. Più nello specifico, il caso sottoposto alla Corte è stato il seguente: all’esito di una procedura concorsuale indetta per la copertura di un posto di autista, due concorrenti sono risultati primi a pari merito e, di conseguenza, si è proceduto ad attribuire la prima posizione al concorrente avente maggiori titoli di preferenza ancorché la dichiarazione dei medesimi fosse stata intempestiva (essa, infatti, sarebbe dovuta intervenire nella domanda di partecipazione, secondo quanto disposto nel bando) [1]. Sul punto, i giudici hanno ritenuto conforme l’operato del Comune protagonista della vicenda, evidenziando che la ratio propria dei titoli di preferenza (vale a dire, quella di superare le situazioni di parità) ne precluderebbe una valutazione anteriore alla formazione della graduatoria e che, comunque, la loro considerazione non arrecherebbe alcuna violazione alla par condicio tra i candidati.
Conseguentemente, la previsione del bando che richiede l’indicazione del possesso del titolo già nella domanda di partecipazione non costituirebbe necessariamente un ostacolo alla valutazione laddove tale indicazione avvenga in un momento successivo.
[1] È doveroso precisare, comunque, che il concorrente (risultato poi vincitore) fosse in possesso dei titoli in questione al momento di presentazione della domanda di partecipazione.
