Sia nel vecchio che nel nuovo impianto codicistico, il concorrente di una procedura di gara, nell’esercizio del proprio diritto di accesso, non potrebbe entrare in contatto con quei documenti che disvelerebbero il know – how di altri avversari, salvo che non ne dimostri l’indispensabilità ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici. La Pubblica Amministrazione ricevente l’istanza di accesso e l’opposizione dei controinteressati – o, in caso di ricorso avverso le determinazioni assunte, il giudice amministrativo – dovrà verificare, di conseguenza, che i controinteressati abbiano allegato (e, poi, provato) i possibili pregiudizi arrecati ad uno dei beni immateriali di cui all’art. 98 del d.lgs. 30/2005, dall’accoglimento della richiesta di accesso, e che, per contro, l’istante abbia almeno fornito un principio di prova circa l’utilità della documentazione alla difesa in giudizio dei propri interessi.
Tali principi, sono stati ribaditi dal TAR Roma nella decisione n. 3811/2024.
