La sentenza n. 193/2024 del T.a.r. Campania nasce da una controversia instaurata dal proprietario di un immobile (ubicato al primo piano di un fabbricato) che si lamentava della mancata attivazione, da parte del Comune diffidato ad adempiere, dei poteri di controllo delle immissioni acustiche (ex art. 14, L. n. 447/1995). Tali poteri, in particolare, si sarebbero dovuti esercitare nei confronti di un’attività commerciale ubicata al piano terra del medesimo fabbricato che, oltre ad occuparsi di ristorazione, diffondeva musica a dei livelli intollerabili secondo l’istante.
Comunque, in sede processuale, i giudici hanno dato ragione a quest’ultimo, preoccupandosi altresì di puntualizzare il corretto radicamento della propria giurisdizione. Al riguardo, riportando di seguito una parte della pronuncia, è stato rilevato che «la natura del potere pubblico compulsato non esclude che detto intervento possa essere sollecitato nell’interesse di un solo soggetto, leso dai rumori, e, pertanto, non impedisce l’emersione di una posizione di interesse legittimo differenziato in capo a chi l’esercizio di tale potere solleciti, con conseguente obbligo della P.A. di riscontrare l’istanza, in ossequio al canone di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990, con conseguente radicamento della generale giurisdizione amministrativa nei riguardi dell’atto adottato ovvero del mancato esercizio dello stesso».
Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, i giudici hanno condannato il Comune, sino a quel momento rimasto inerte, a provvedere definitivamente sull’istanza entro 30 gg.
