Nella metà del novembre scorso, il Consiglio di Stato si è pronunciato su un appello proposto avverso la sentenza di un T.a.r. che aveva ritenuto corretta l’ingiunzione comunale all’abbattimento di alcune opere abusive. Tale provvedimento, nello specifico, era stato rivolto ad un privato che aveva realizzato i manufatti in questione presso l’immobile di sua proprietà. Comunque, all’interno della decisione attenzionata, riveste un certo interesse il distinguo concettuale tra tettoia (sottoposta a permesso di costruire) e pergotenda (rientrante nella mera manutenzione ex art.6 D.P.R. n. 380/2001 e, per questo, sottratta ad autorizzazione edilizia). Infatti, secondo il privato-ricorrente, la struttura realizzata sul proprio terrazzo avrebbe avuto le caratteristiche della seconda non della prima. Tuttavia, i giudici non hanno condiviso l’assunto, sottolineando la portata massiccia dell’opera e che gli elementi di copertura e di chiusura non solo fossero difficili da rimuovere ma anche retraibili solo parzialmente. Infatti, per potersi parlare di “pergotenda”, sarebbe necessario che il manufatto per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili e costituisca, nel contempo, una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una “tenda”, anche in materiale plastico. Peraltro, ciò che sarebbe dirimente per determinare la natura dell’opera, sarebbe proprio la completa retraibilità degli elementi di cui si diceva in precedenza.
