Il parere del Mit 3437/2025 torna sul tema della possibilità di avvalersi delle procedure ordinarie nel sottosoglia, purchè la scelta sia opportunamente motivata, chiarendo che se la PA si avvalga della procedura ordinaria, allora le tempistiche da adottare sono quelle specificamente ad essa connesse in base al codice dei contratti.
Se si utilizza la procedura aperta, è evidente che entrano in gioco tutte le regole specifiche poste a disciplinare la procedura aperta, comprese quelle connesse ai tempi.
Sull’obbligo di motivare la scelta di avvalersi della procedura ordinaria, invece dell’affidamento o della negoziata sottosoglia, sarebbe il caso di rivedere in senso critico l’assunto di molta parte della dottrina e anche del Mit.
Ci si deve ricordare che i principi di apertura del mercato e della concorrenza, per altro ricordati anche dal codice dei contratti, risiedono in norme di rango superiore al d.lgs 36/2023: Costituzione, Trattato UE e direttive appalti.
Pertanto, visto che il sottosoglia non è immediatamente investito dalle regole eurounitarie proprie del sottosoglia, agli Stati è data la possibilità di disciplinare gli appalti con regole di dettaglio anche in parte diverse da quelle disposte dalle direttive per gli importi soprasoglia.
E’, dunque, la disciplina degli appalti sottosoglia contenuta nel d.lgs 36/2023 a costituire legittima eccezione alle regole generali di applicazione della concorrenza e della competizione nel mercato.
E sono sempre le disposizioni di cui agli articoli 48 e seguenti del codice a consentire espressamente di considerare affidamenti diretti e procedure negoziate semplificate come modalità di affidamento che nel sottosoglia sono “ordinarie”, come lo sono le ordinarie vere e proprie. Dunque, a differenza dei precedenti regimi normativi, le PA non hanno più l’obbligo di motivare le ragioni in base alle quali decidono di avvalersi di affidamenti diretti o, comunque, di sistemi di affidamento semplificati rispetto a quelli ordinari.
Ma, passare dalla constatazione della piena legittimità del ricorso alle procedure sottosoglia senza necessità di spiegare perchè utilizzarle, all’idea che sia da spiegare perchè ci si avvalga di procedure, quali quelle ordinarie, pienamente rispondenti a Costituzione, TFUE e direttive unitarie, è solo una forzatura.
E lo si ribadisce per l’ennesima volta:
- ridurre il principio del risultato alla sola valenza temporale, alla corsa contro il tempo, vuol dire non comprendere che il risultato non consiste nel record di velocità di individuazione del contraente, ma nella capacità reale di soddisfare i fabbisogni dell’utenza con l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto;
- la “tempestività” non è, dunque, una corsa affannosa contro il tempo: per quella, sono sufficienti Olimpiadi e gare sportive. E’ tempestiva l’azione gestionale che rispetta tempi programmati.
Quindi, gli enti hanno piena discrezionalità, nel sottosoglia, di decidere se avvalersi legittimamente delle modalità sincopate consentite dalla norma; oppure, di utilizzare le procedure ordinarie, se la programmazione ed i cronoprogrammi lo prevedano.
Se ci si avvale delle procedure ordinarie nel sottosoglia, si applicano tutte, senza eccezione alcuna, le specifiche disposizioni riguardanti le procedure aperte o ristrette.
