La Corte costituzionale (sentenza n. 196/2024) ha ritenuto non manifestamente irragionevole la scelta legislativa di stabilire, a seconda della dimensione demografica dei Comuni, un limite ai mandati consecutivi dei sindaci. Precisamente, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione Liguria nei confronti dell’art. 4, co. 1, d.l. n. 7/2024, che ha modificato la disciplina dell’art. 51, secondo comma, Tuel. Con tale disposizione, il legislatore ha previsto che per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non vi sia alcun limite ai mandati; che per quelli con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite di mandati consecutivi sia pari a tre; e, infine, che per Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti resti fermo il limite di due mandati consecutivi. I giudici hanno ribadito che la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi servirebbe a bilanciare l’elezione diretta del sindaco con l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli Enti locali. Il punto di equilibrio tra tali contrapposti interessi costituzionali verrebbe fissato dal legislatore, risultando il suo operato sindacabile solo se manifestamente irragionevole.
