Il paradosso della non necessarietà della qualificazione della stazione appaltante nell’affidamento diretto

L’affidamento diretto è il sistema più delicato di individuazione del contraente, in quanto caratterizzato da inevitabili opacità, limitazioni della concorrenza, amplissima discrezionalità operativa. Il codice dei contratti lo ammette espressamente e non è richiesta nessuna particolare motivazione per farvi ricorso, ma il sistema resta comunque quanto meno a rischio di lesione della concorrenza: è per…

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L’affidamento diretto è il sistema più delicato di individuazione del contraente, in quanto caratterizzato da inevitabili opacità, limitazioni della concorrenza, amplissima discrezionalità operativa.

Il codice dei contratti lo ammette espressamente e non è richiesta nessuna particolare motivazione per farvi ricorso, ma il sistema resta comunque quanto meno a rischio di lesione della concorrenza: è per questo che si è introdotto il principio della rotazione.

Proprio per le caratteristiche viste sopra, l’affidamento diretto è anche da considerare soggetto ad una serie di rischi, connessi alla corruzione ed al conflitto di interessi, alla tendenza di passare dalla semplificazione operativa al salto totale di passaggi anche essenziali perfino di natura contabile, alla poca considerazione della programmazione ed all’analisi dei fabbisogni e delle necessità della comunità amministrata.

Si dovrebbe trattare, quindi, di un sistema di individuazione caratterizzato dal massimo della cautela operativa e dalla sua gestione ad opera di persone con elevata esperienza ed affidabilità.

Vi sarebbero, insomma, tutte le ragioni per affermare la necessità che le stazioni appaltanti siano da qualificare soprattutto per l’affidamento diretto.

Invece, l’atto del presidente dell’Anac, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 22 dicembre 2025, ribadisce l’idea da tempo espressa che per gli affidamenti diretti non occorre che la stazione appaltante sia qualificata.

Chi scrive è contrario da sempre al sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti, che ha portato a regole controverse e di difficile applicazione relative ai rapporti tra stazioni qualificate e non, con tanto di inestricabili difficoltà a stabilire chi delega chi, chi incarica il Rup e chi no, chi mette a disposizione la piattaforma a beneficio di chi, come erogare gli incentivi ed altro ancora.

Se non vi fossero, dunque, le cervellotiche ed inefficienti disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, sulla delega e sulle funzioni dei soggetti aggregatori o delle stazioni uniche (o quanto meno il sistema fosse tutto e solo su base volontaria), non vi sarebbe niente da ridire in merito alla questione della qualificazione per gli affidamenti diretti.

Vigente, invece, questo sistema è veramente assurdo considerare che la qualificazione sia strettamente ed esclusivamente connessa alla “procedura”, sicchè se questa è strutturata allora occorre la qualificazione, altrimenti se ne può fare a meno.

Sarebbero da chiedere specifica abilità, competenza, solidità organizzativa e funzionalità degli approcci anche informativi proprio laddove la norma non traccia con chiarezza e vincolatività passaggi operativi.

Invece, a conferma che le norme sono spesso davvero elaborate solo a tavolino o viste solo come spezzoni settoriali di ragionamenti binari (gara strutturata, allora qualificazione; affidamento senza gara, allora niente qualificazione), si giunge a conclusioni operative altamente disfunzionali e sostanzialmente contrari perfino alla logica di una qualificazione della stazione appaltante.

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