La facoltà di “inversione procedimentale” prevista dall’art. 107, co. 3 d.lgs. 36/2023 sarebbe esercitabile anche nel caso di procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Come osservato nel parere MIT n. 2559/2024, ciò che si posporrebbe, ormai, sarebbe “solo” la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione dichiarati nel DGUE.
