il personale nella legge di conversione del dl. n. 75/2023, cd pa

Ampliamento della possibilità di utilizzare le graduatorie dello stesso o di altro ente, la introduzione della possibilità di stabilizzare i dirigenti assunti a tempo determinato, la estensione della possibilità di assumere in scavalco condiviso ai comuni fino a 25.000 abitanti. L’ampliamento della possibilità dei comuni e delle unioni di comuni di assumere giovani e la…

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Ampliamento della possibilità di utilizzare le graduatorie dello stesso o di altro ente, la introduzione della possibilità di stabilizzare i dirigenti assunti a tempo determinato, la estensione della possibilità di assumere in scavalco condiviso ai comuni fino a 25.000 abitanti. L’ampliamento della possibilità dei comuni e delle unioni di comuni di assumere giovani e la opportunità di stabilizzare gli lsu: sono queste le principali novità contenute nella legge di conversione del d.l. n. 75/2023 che è stata approvata in via definitiva dal Senato nei giorni scorsi. Ricordiamo che il termine ultimo per la conversione del provvedimento è fissato al 21 agosto.

Si deve segnalare che il provvedimento è caratterizzato anche da una pluralità di disposizioni che dettano deroghe ai vincoli legislativi per le assunzioni sia di personale che di dirigenti, per la determinazione del trattamento economico accessorio e per l’organizzazione dei ministeri, con una specifica attenzione a quello della difesa, della Presidenza del Consiglio e di numerosi enti nazionali. Sono inoltre dettate numerose disposizioni per le assunzioni del personale docente delle scuole statali, nonché dei dirigenti scolastici.

LA UTILIZZAZIONE DI GRADUATORIE DI ALTRE PA
Vengono riscritte le previsioni dettate dal dl n. 44/2023 per la limitazione degli idonei nei concorsi pubblici. Si ribadisce il principio che essi non possono essere superiori al 20% dei posti messi a concorso (il che costituisce un chiarimento rispetto alle precedenti disposizioni). Si chiarisce che in tale tetto sono compresi anche la rinuncia alla assunzione, il mancato superamento del periodo di prova e le dimissioni intervenute nei primi 6 mesi, che ricordiamo essere di norma la durata del periodo di prova. Si stabilisce che questo limite non si applica ai concorsi per l’assunzione del personale educativo e scolastico, compresi quelli assunti dai comuni e dalle unioni dei comuni. Ed inoltre, che non si applica alle procedure concorsuali bandite da regioni, province, enti locali ed anti controllati o partecipati da tali soggetti, nelle quali è previsto un numero massimo di posti messi a concorso pari a 20, nonché ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ed alle assunzioni a tempo determinato. Il Ministero della PA è delegato a dettare eventuali ulteriori misure applicative.
Viene chiarito che queste disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

LE STABILIZZAZIONI
Si amplia a coloro che maturano 36 mesi di anzianità entro il 31 dicembre 2026, e non più entro il 31 dicembre 2023, la possibilità di essere stabilizzati con una riserva non superiore al 50% nei concorsi pubblici. Questa possibilità viene estesa, il che costituisce una novità assoluta, anche al personale dirigenziale. Oltre al requisito della anzianità di 36 mesi negli ultimi 5 anni presso lo stesso ente, viene richiesto che l’assunzione sia stata effettuata “previo esperimento di procedure selettive e comparative”. Gli oneri per queste assunzioni vanno finanziate nell’ambito delle capacità assunzionali.

L’AMPLIAMENTO DELLO SCAVALCO CONDIVISO

La possibilità di utilizzare dipendenti a tempo pieno di altri enti locali viene estesa, oltre che alle unioni dei comuni, alle comunità montane ed ai concorsi, anche ai comuni fino a 25.000 abitanti. Ricordiamo che il comma 557 della legge n. 311/2004 aveva previsto questa possibilità per i comuni fino a 5.000 abitanti e che la legge di conversione del d.l. n. 44/2023 aveva esteso questa possibilità ai comuni fino a 15.000 abitanti.

LE ASSUNZIONI DI GIOVANI DA PARTE DELLE PA

Sono introdotte modifiche alle regole per le assunzioni di giovani da parte delle PA introdotte dal recente dl. n. 44/2023, con in particolare la estensione di queste disposizioni per gli enti locali. Si dispone in primo luogo che le procedure assunzionali siano comunque conformi ai principi dettati dall’articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001.

La disposizione di maggiore rilievo è l’aumento della possibilità di assumere giovani sia con contratto di apprendistato sia di formazione e lavoro fino al tetto del 20% delle proprie capacità assunzionali, e non del 10% consentito alle altre PA, e comunque per almeno 1 unità. Queste assunzioni possono essere effettuate senza dare corso alla preventiva comunicazione alla Funzione Pubblica ed alla struttura regionale per l’eventuale assegnazione di personale pubblico in disponibilità, cioè alla procedura prevista dall’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001. Viene inoltre previsto che, ove queste assunzioni determinino un aumento del personale in servizio rispetto al 31.12.2018, si dia corso all’adeguamento del fondo per la contrattazione decentrata di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019.

LE STABILIZZAZIONI DEGLI LSU

Viene consentita la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili entro il 30 giugno 2026. Tali assunzioni a tempo indeterminato potranno essere effettuate sia a tempo pieno che in part time e non è necessario che siano effettuate per coprire posti vacanti in dotazione organica: possono essere disposte anche per assunzioni in sovrannumero. E’ questa la previsione introdotta dalla Camera in sede di conversione come nuovo testo del comma 1 dell’articolo 2. Un’altra importante deroga è la seguente: queste assunzioni possono non essere previste nel programma del fabbisogno di personale. Una deroga ulteriore è costituita dalla assenza di specifici tetti tanto di spesa quanto di bilanciamento con assunzioni dall’esterno, con ciò intendendo i concorsi pubblici e/o lo scorrimento di graduatorie. La disposizione impone espressamente invece il rispetto dei “vincoli assunzionali”, espressione che deve essere intesa sia come obbligo di utilizzazione di risorse finanziate dalle capacità assunzionali sia come obbligo di rispetto di tutti i passaggi procedurali. 

Il comma 2 quater sposta alla fine del 2023 il termine del 30 giugno fissato dal comma 495 della legge cd di bilancio 2020, legge n. 190/2019, per le assunzioni di lsu, anche ove utilizzati mediante contratti di cococo e/o assunzioni a tempo determinato. Queste assunzioni possono essere disposte anche per la copertura di posti non previsti in dotazione organica e/o nel programma del fabbisogno del personale per le risorse finanziate dallo stesso legislatore nazionale.

I commi 2 bis e 2 ter prorogano -per gli enti locali della regione Calabria e nel tetto di 5 milioni di euro- i finanziamenti “per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga,

Da segnalare la soppressione dell’ANPAL ed il trasferimento delle relative attribuzioni al Ministero del Lavoro.

LE ALTRE DISPOSIZIONI

Sulla base delle previsioni dettate dal comma 1 dell’articolo 8 bis, viene aumentato a “68 anni il limite anagrafico (attualmente pari a 65 anni) per l’accesso all’elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di ASL, AO (aziende ospedaliere) ed altri enti del Servizio sanitario nazionale”.

Inoltre, l’articolo 9 istituisce “l’Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada”, cui tra l’altro è affidato l’incarico di “verificare le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore, con la possibilità di richiedere dati e informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate”.

Con l’articolo 11 sono semplificate le procedure per l’attuazione delle misure volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione delle opere pubbliche.
Vengono modificate dall’articolo 15 le regole per le assunzioni di magistrati e l’articolo 15 bis disciplina il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, in particolare a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente. 

Con l’articolo 18 si dà corso ad una rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari, assunzioni previste per il 2024, per il 2026 e per il 2029, nonché vengono modificate le procedure, le prove concorsuali, la composizione della commissione di esame e la nomina dei magistrati che hanno superato il concorso. 

L’articolo 18 bis dispone la fusione per incorporazione della società statale SOSE (che si occupa degli studi di settore nella SOGEI (che presiede alla informatizzazione delle PA).

Dall’articolo 19 bis viene prorogato il termine di nomina dei direttori degli Enti parco nazionali e viene disposta la durata dei loro contratti, fino all’insediamento del nuovo direttore del parco e comunque per una durata non superiore a sei mesi dal giorno di scadenza del contratto medesimo. 

Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 24, comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi di studio potrà essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite con il decreto flussi annuale. E, sulla base delle previsioni del comma 5 bis, dello stesso articolo, si autorizza il soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei lavoratori che siano stati dipendenti per almeno dodici mesi nell’arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all’Unione europea.

L’articolo 25 dispone la confluenza in un’apposita sezione ad esaurimento dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno del personale dirigenziale e non dirigenziale delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), che è attualmente inquadrato nell’elenco allegato al ruolo del personale civile dell’interno. 

L’articolo 27-bis dispone l’ampliamento da ventiquattro mesi a cinque anni del termine per la presentazione della domanda di elargizione in favore delle vittime di richieste estorsive.

L’articolo 28 modifica le modalità (da superamento di prova selettiva a procedura concorsuale con una riserva del 50%) attraverso le quali le amministrazioni comunali calabresi sono autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga; specifica poi che la possibilità di assumere giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, riconosciuta a determinate amministrazioni, deve avvenire nel rispetto di procedure concorsuali, conformi ai relativi principi. 

Viene modificata dall’articolo 28 sexies la disciplina del Fondo per il sostegno dei comuni in deficit strutturale, prevedendo che, ai fini del riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023, la capacità fiscale pro capite dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna è quella determinata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. 

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