Il Tar Campania Salerno Sezione I, sentenza 5.2.2026, n. 228 del 5 febbraio 2026, affermando che possa essere il “responsabile di fase” a disporre l’esclusione di un offerente incorre in una serie di errori da matita blu, difficilmente giustificabili.
Il collegio:
- travisa totalmente la competenza del Rup, che è esclusiva. In merito a questo, l’articolo 7 dell’Allegato I.2 al d.lgs 3672023 non potrebbe essere più chiaro: “Art 7. Compiti specifici del RUP per la fase dell’affidamento.
1. Il RUP: [omissis]
d) dispone le esclusioni dalle gare;
2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.
E’ da escludere radicalmente la possibilità di reperire una norma che non vieti – come erroneamente affermato dal Tar – al responsabile di fase di adottare il provvedimento di esclusione, visto che esiste, invece, l’esplicita attribuzione della competenza ad escludere all’esclusiva e nemmeno delegabile competenza del Rup;
- attribuisce ad un responsabile “di fase”, come tale con competenze limitate al procedimento, poteri decisionali; i poteri decisionali, ai sensi della legge 241/1990, sono pertinenza esclusiva dell’organo individuato dalla legge; nel caso di specie, come visto sopra, l’esclusione è provvedimento esclusivo del Rup;
- introduce, tuttavia, un rapporto di gerarchia propria – inesistente nella norma – tra Rup e responsabile di fase, in base al quale, secondo l’erronea ricostruzione del Tar, il Rup potrebbe comunque in fase successiva rivedere i contenuti dell’esclusione di un offerente, disposta dal responsabile di fase; ma, un potere di tale natura si può esplicare solo entro un rapporto di gerarchia pura, nel quale due organi, uno sovraordinato, l’altro sottoordinato, condividano una medesima competenza. Nel caso di specie, però, il responsabile di fase non dispone in alcun modo della competenza ad escludere;
- si pone in contrasto insanabile con le disposizioni della legge 241/1990 alla luce delle quali il contrarius actus può essere legittimamente disposto solo dalla medesima autorità che ha adottato il provvedimento oggetto di riesame.
La sentenza si rivela uno svarione davvero molto grave e si innesca in un filone interpretativo del codice dei contratti in generale specifico del Tar Campania, molto ellittico, anzi con ogni evidenza spesso antitetico, alle disposizioni del codice.
