Secondo quanto rilevato nella decisione del T.a.r. Catania n. 325/2024, sarebbe corretta l’esclusione dalla gara disposta nei riguardi di un operatore economico che, violando il contenuto della lettera di invito, abbia indicato il ribasso percentuale dell’offerta e non, invece, il suo valore in cifre e lettere. Infatti, nella prospettiva dei giudici, non verrebbe in rilievo una “causa di esclusione dalla procedura”, ma un’ipotesi di scorretta formulazione dell’offerta, posto che la medesima dovrebbe conformarsi a quanto richiesto dalla stazione appaltante.
