Con la delibera n. 89 dell’11 marzo 2025, ANAC ha chiarito che, nelle gare sopra soglia, il RUP può assumere la presidenza della Commissione giudicatrice qualora siano rispettati i requisiti di competenza e imparzialità previsti dal Codice. Non integra conflitto d’interessi la conoscenza tra commissario e operatore economico derivante da relazioni istituzionali o di servizio, poiché si tratta di circostanze fisiologiche nell’ambito dei contratti pubblici.
