L’Ufficio di supporto giuridico del MIT (parere n. 2294/2024) ha affrontato la questione concernente la possibilità per la stazione appaltante, nell’ambito di procedure negoziate, di selezionare gli operatori economici attraverso sorteggio. Al riguardo, ne è stato rilevato il carattere eccezionale, richiamando il contenuto dell’art. 50, co. 2, d.lgs. 36/2023 (ai sensi del quale le «stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori»). Di conseguenza, la s.a. potrebbe valutare e, quindi, motivare adeguatamente nella determina, la eventuale ricorso allo strumento in presenza di un preciso dato oggettivo, che denoti l’impossibilità di utilizzare altri metodi. Inoltre, nel caso in cui potrebbe essere impiegato, i requisiti di qualificazione, salvo diversa indicazione contenuta nell’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, dovrebbero essere posseduti dall’aggiudicatario entro la data di presentazione della domanda di partecipazione e non entro la data di manifestazione di interesse.
