Il nuovo Codice dei contratti pubblici impone che i costi della manodopera e della sicurezza siano scorporati dagli importi assoggettati a ribasso. In merito alle modalità con cui declinare operativamente la previsione, l’Ufficio di supporto giuridico del Mit (parere n. 2216/2024), nel dare riscontro ad un quesito, ha fatto esplicito richiamo alle indicazioni contenute nel bando tipo ANAC n. 1/2023 (“Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”). Nello specifico, oltre a menzionare il punto 3 dello schema di Disciplinare, è stato osservato che l’operatore economico dovrebbe indicare in offerta il costo della manodopera e che, qualora esso dovesse risultare diverso da quello stimato dalla s. a., si dovrebbe procedere alla verifica di anomalia (ex art. 110, d.lgs. 36/2023).
Viene altresì evidenziato, poi, che le clausole contenute nei bandi tipo ANAC, diverse da quelle definite come “facoltative”, continuerebbero ad assumere carattere vincolante per le stazioni appaltanti, in base a quanto dispone l’art. 83, co. 3 del nuovo Codice, secondo cui «successivamente all’adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo».
