Il parere di precontenzioso Anac n. 234 del 15 maggio 2024 ha rammentato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, la “gravità” della violazione (non definitivamente accertata) agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali dovrebbe essere valutata sulla base delle condizioni dettate dall’art. 3 dell’Allegato II.10 del medesimo Codice. La disposizione citata, infatti, nella parte in cui stabilisce che «La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto», si dovrebbe intendere quale clausola interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare ai fini della valutazione discrezionale circa l’esclusione o meno del concorrente protagonista della violazione non immediatamente escludente.
