Con la sentenza n. 165/2024, il “Giudice delle leggi” ha censurato una disposizione pugliese, sottolineando che la l. n. 239/2004 recherebbe un principio fondamentale della materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, stabilendo l’imponibilità delle misure di compensazione solo in caso di nuove infrastrutture o di potenziamento o trasformazione di quelle esistenti, ossia in ipotesi in cui sarebbe sempre necessaria l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività. Nel caso di specie, è stata ritenuto illegittima la disposizione regionale dal momento che la medesima avrebbe consentito l’applicazione delle misure de quibus, nel settore del gas, anche in relazione agli impianti e alle infrastrutture già autorizzate, senza la contestuale previsione delle medesime.
