L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con parere di precontenzioso n. 276/2024, ha osservato che qualora l’attestazione dell’avvenuto svolgimento di servizi analoghi risultasse inidonea a soddisfare in toto il requisito richiesto dalla lex specialis, la Commissione di gara sarebbe tenuta all’attivazione del soccorso istruttorio. Invero, l’allegazione di ulteriori servizi analoghi da parte del concorrente, purché effettivamente svolti nel periodo temporale richiesto dal bando, costituirebbe attuazione del principio del favor partecipationis nonché del risultato, rispettando altresì la par condicio e non incidendo sull’offerta tecnica o economica.
