Il RUP esclude dalle gare per anomalia dell’offerta, senza attivare alcun contraddittorio con le ditte. Lo puntualizza il Consiglio di Giustizia Amm.tiva per la Regione Sicilia, nella sentenza 547/2023.
Il caso trattato
Nel caso esaminato un concorrente aveva partecipato ad una gara per i servizi cimiteriali a seguito dell’espletamento della procedura, l’istante, risultata primo in graduatoria ed era stato sottoposto a controllo di congruità poichè la sua offerta era risultata superiore alla soglia di anomalia. Il concorrente forniva le giustificazioni del ribasso.
Il RUP della gara, dopo aver dato atto della trasmissione di tutta la documentazione richiesta, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità economico – finanziaria, senza instaurare alcun procedimento in contraddittorio con il concorrente, valutava come non congrua l’offerta da essa presentata, con la seguente motivazione: “nelle giustificazioni trasmesse, non risulta indicato il costo della manodopera (es. squadra tipo per lavori edili) per l’esecuzione dei predetti lavori a misura (…) il costo della manodopera per lavori a misura non previsto nella giustifica, ottenuto applicando il ribasso del 48,11% sull’importo di € 311.054,78 risulta pari a circa € 161.406,32 ammettendo che tale ribasso sia congruo. Tale onere inciderebbe sull’utile di impresa (pari a € 137.080,00), azzerandolo e intaccando financo le spese generali (pari a € 178.800,00)”.
Ed ancora, con riferimento ai costi indicati dal concorrente, per materiale di consumo, forniture/attrezzature varie ed oneri di sicurezza, il RUP, concludeva: “tali costi si ritengono non congruenti, trattandosi di un appalto complesso, peraltro della durata di 28 mesi, che necessita di utilizzo di automezzi per il trasporto delle salme tra il cimitero centrale ed i 16 cimiteri sub urbani con conseguente consumo di carburante, manutenzione dei mezzi e della attrezzature, l’uso materiali edili e di altro genere per le tumulazioni, esumazioni, inumazioni, estumulazioni etc, come meglio descritti nei documenti di gara”.
Pertanto, l’istante era esclusa, senza alcuna audizione in contraddittorio ed era formulata proposta di aggiudicazione ad altro concorrente.
La decisione dei giudici
I giudici hanno affermato che secondo la giurisprudenza amministrativa la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge.
Tale valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti, evenienze tutte che non si ravvisavano nel caso di specie, con riferimento alle specifiche voci oggetto di contestazione nel primo motivo di appello.
Secondo i giudici, pertanto, le valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta superano l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria.
Da ultimo, secondo il collegio non aveva fondamento normativo, l’auspicato rinnovo del contraddittorio, che appariva rispettato dalla richiesta di giustificazioni: invero, come è noto, il procedimento di valutazione di anomalia è scandito nella richiesta di giustificazioni e nella risposta del candidato. Pertanto, rispettate regole, l’iter seguito era immune da censure. Conseguentemente, ulteriori interlocuzioni sono solo eventuali, considerata anche la generale necessità di accelerazione che caratterizza la procedura d’appalto.
Conclusioni
Appare evidente che i giudici, nella sentenza esaminata, si sono posti l’obiettivo di accelerare al massimo la procedura di gara alleggerendola da fasi che avrebbero potuto concorrere a generare un ritardo.
Ispirato alle medesime finalità è anche il nuovo Bando tipo ANAC, approvato con deliberazione n. 309 del 27 giugno 2023 e aggiornato alle novità del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 36/2023.
Se si esamina, infatti, la relazione illustrativa, è stato evidenziato nel paragrafo n. 28 che la stazione appaltante, in sede di accertamento di anomalia dell’offerta, può disporre ulteriori richieste istruttorie rispetto a quanto specificatamente previsto dall’art. 110, co. 5 del Codice.
Tale facoltà è funzionale a garantire che quest’ultima assuma le proprie decisioni disponendo di un set di informazioni completo e chiaro, che però non deve rallentare eccessivamente la conclusione del procedimento.
Conseguentemente le ulteriori richieste (comunque facoltative, come evidenziato) vanno circoscritte agli elementi presentati dal concorrente in risposta all’attivazione del subprocedimento di verifica di anomalia.
