Nell’ambito di una procedura selettiva finalizzata all’assunzione di allievi agenti del corpo di polizia penitenziaria, la pronuncia n. 7994/2024 del Consiglio di Stato ha specificato che il mancato superamento di una prova fisica connotata da una soglia oggettiva prefissata, non necessiterebbe di altra motivazione rispetto alla presa d’atto del non raggiungimento di detta soglia.
