Con sentenza n. 49041/2023, la Suprema Corte di Cassazione (sez. III), rievocando un proprio indirizzo interpretativo risalente al 2015, ha cercato di rispondere all’interrogativo di cui sopra. Nello specifico, ha provveduto a farlo distinguendo due distinti casi: a) quello del sindaco che, ex art.16 d.lgs. n. 81 del 2008, abbia delegato le funzioni datoriali; b) quello nel quale, invece, non ci sia stata una delega ma un atto di individuazione (ex art.2, co.1, lettera b, del medesimo decreto legislativo). In questa seconda ipotesi, infatti, non essendoci un limite al “passaggio’’ delle funzioni datoriali (previsto, invece, dall’art.17 del d.lgs. n. 81 del 2008 per la delega di cui al precedente art.16), affinché il Sindaco risponda dell’infortunio sul lavoro occorre «che risulti che egli, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all’ente territoriale, abbia omesso di intervenire, con i propri autonomi poteri».
