Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 1271/2025, ha chiarito che l’opposizione all’accesso non può basarsi su affermazioni generiche relative al know-how. Il segreto tecnico va valutato secondo l’art. 98 del d.lgs. 30/2005 e spetta alla stazione appaltante verificarne concretamente i requisiti. Il diritto di accesso prevale sulla riservatezza, anche in presenza di segreti tecnici o commerciali.
