La differenziazione del risultato dei titolati di Posizione Organizzativa

Il Ccnl non obbliga gli enti locali a differenziare i premi per le PO. Ma, consente di considerare demandato alla contrattazione decentrata il compito di prevederlo? A leggere il parere CGL 161 dell’Aran, sembrerebbe di sì: CFL161 L’istituto della differenziazione dei premi individuali di cui all’art. 69 del CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali si…

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Il Ccnl non obbliga gli enti locali a differenziare i premi per le PO. Ma, consente di considerare demandato alla contrattazione decentrata il compito di prevederlo?

A leggere il parere CGL 161 dell’Aran, sembrerebbe di sì:

CFL161

L’istituto della differenziazione dei premi individuali di cui all’art. 69 del CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali si applica anche alla retribuzione di risultato dei titolari di posizioni organizzative?

La norma del CCNL del 21/05/2018 contenuta all’art. 69 non è rivolta ai titolari di Posizione Organizzativa, in quanto detta norma fa riferimento esclusivamente ai premi individuali di cui all’art. 68, comma 2, lett. b) e non anche alla retribuzione di risultato delle PO di cui all’ art. 15 del medesimo CCNL. Gli enti, sono comunque liberi di adottare anche per le Posizione Organizzative un meccanismo simile, attraverso la contrattazione integrativa dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato, come previsto dall’art. 7, comma 4 lett. v) dello stesso CCNL.

Però, c’è un problema: un criterio generale è quello contenuto nell’articolo 69 del Ccnl 21.5.2018, che indica la differenziazione come necessario esito a valle della valutazione e fissa anche criteri per calcolarla. Correttamente, il Ccnl fissa, quindi, una disciplina generale, lasciando il dettaglio alla contrattazione decentrata.

Ma, come fa la contrattazione decentrata a regolare la differenziazione del risultato delle PO limitandosi a soli criteri generali? A quale livello potrebbe assegnare il dettaglio del criterio generale? A ben vedere, a nessuno. La contrattazione dovrebbe non solo curarsi della fissazione del criterio generale, ma anche del dettaglio.

Peccato, però, che la contrattazione decentrata possa muoversi solo nell’ambito delle materie e degli spazi che le assegna la contrattazione nazionale. Il cui silenzio in tema di differenziazione del risultato delle PO induce a ritenere che, esattamente all’opposto di quanto afferma Aran, la contrattazione decentrata non abbia alcun potere di intervento per differenziare il risultato delle PO.

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